1. All'accettazione dell'incarico e alla fine dello stesso, il titolare della licenza provvede tempestivamente a darne notizia al proprio domicilio di pubblica sicurezza, di cui al comma 6, indicando gli estremi del servizio.
2. Il titolare di licenza, nell'ambito del servizio assegnato, è tenuto ad accertarsi, anche tramite le informazioni che lecitamente possono fornire gli enti pubblici, che la persona o l'ente incaricante non persegua con esso fini criminosi.
3. Nel caso la persona o l'ente incaricante persegua fini criminosi, è fatto assoluto divieto di prestare alcuna opera lavorativa per conto di esso e, all'atto dell'accertamento, ogni contratto, in corso di validità o pregresso, tra titolare di licenza e committente, è nullo.
4. In ogni caso l'accertante è tenuto alla tempestiva segnalazione del fatto di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria.
5. I titolari degli istituti che, per le attività da affidare agli agenti in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, intendono assumere più unità di personale munito di licenza, devono comunicare al dipartimento non meno di un mese prima dell'inizio dell'attività i nominativi degli agenti da assumere alle proprie dipendenze, i dati identificativi dell'istituto con relativo domicilio fiscale, le attività da espletare e i relativi mezzi, il numero di iscrizione all'albo nazionale del personale prescelto e il relativo domicilio di pubblica sicurezza.
6. Per domicilio di pubblica sicurezza si intende il comando di pubblica sicurezza che il titolare di una delle licenze di cui all'articolo 6 sceglie, nell'ambito della provincia di residenza, come autorità competente per quanto attiene le comunicazioni di polizia amministrativa.
7. Qualora il titolare dell'istituto di cui al comma 5 non sia provvisto della licenza prevista dall'articolo 6, egli delega i compiti di cui al medesimo comma 5 a un proprio dipendente nominandolo titolare